Sei qui: Home page > Separazioni e divorzi
Separazioni e divorzi
L’accordo familiare come fonte di effetti reali:
valore giuridico, presidi documentali e trascrivibilità
secondo la prassi del Foro di Ravenna.
Nel contesto delle separazioni personali e dei divorzi –
siano essi consensuali, congiunti o frutto di accordo
maturato in sede contenziosa – è sempre più frequente
che i coniugi intendano giungere, contestualmente alla
definizione del vincolo personale, a una
regolamentazione completa e immediata dei rapporti
patrimoniali, mediante l’inserimento di clausole che
comportano trasferimenti immobiliari o costituzioni di
diritti reali.
A tal proposito, il Tribunale di Ravenna, d’intesa con
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Consiglio
Notarile, ha sottoscritto un Protocollo operativo,
finalizzato a fornire una cornice unitaria e
tecnicamente coerente per l’impostazione degli accordi
che, pur nell’ambito del processo familiare, producono
effetti traslativi idonei alla trascrizione nei registri
immobiliari, ai sensi dell’art. 2657 c.c.
Il Protocollo muove da un presupposto consolidato nella
giurisprudenza di legittimità: l’accordo dei coniugi,
qualora sia recepito in un verbale di udienza e
successivamente omologato dal giudice o recepito nella
sentenza passata in giudicato, assume valore di atto
pubblico, con piena idoneità a costituire titolo
trascrivibile per i trasferimenti immobiliari (Cass.
4306/1997; Cass. 12110/1992). Si tratta, a tutti gli
effetti, di un negozio di diritto familiare disciplinato
dagli artt. 150 e 158 c.c., formato secondo le regole
processuali previste dagli artt. 126 e 711 c.p.c., e
volto a regolare – in modo pienamente efficace –
l’assetto patrimoniale conseguente alla crisi del
rapporto coniugale.
Ciò premesso, e considerata la crescente complessità dei
beni coinvolti, il Tribunale ravennate ha ritenuto
opportuno – pur ribadendo che il giudice non assume le
funzioni del notaio, né è tenuto alla verifica
urbanistica, catastale o ipotecaria – fornire alle parti
e ai loro difensori una checklist dettagliata dei
contenuti indispensabili affinché l’accordo produca
effetti reali validi e trascrivibili, evitando
contenziosi con la Conservatoria, rigetti da parte del
Conservatore o invalidità sostanziali.
Secondo il Protocollo, in tutti i casi in cui i coniugi
intendano rinunciare al rogito notarile e far valere
direttamente l’accordo inserito nel verbale d’udienza
come titolo traslativo, il testo dovrà contenere, a pena
di inidoneità alla trascrizione:
1) I dati anagrafici completi (data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale) di entrambe le parti;
2) La descrizione del diritto trasferito o costituito,
la quota, e l’identificazione catastale dell’immobile:
natura, categoria, foglio, mappale, subalterno, rendita
e almeno tre confini fisici;
3) La presenza di gravami (ipoteche, vincoli,
pignoramenti), con indicazione del loro contenuto o del
fatto che il bene ne sia libero;
4) La rinuncia all’ipoteca legale, salvo accordi diversi;
5) In caso di terreno, allegazione del Certificato di
Destinazione Urbanistica (salvo esenzione per pertinenze
inferiori a 5.000 mq);
6) In caso di fabbricato, dichiarazione sull’esistenza e
regolarità dei titoli edilizi, degli eventuali
provvedimenti di agibilità o silenzio-assenso, con
possibilità di autocertificazione ante 1.9.1967;
7) Allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica
in corso di validità, salvo esenzioni di legge;
8) Dichiarazione di conformità catastale ex art. 19,
comma 14, D.L. 78/2010 (o attestazione sostitutiva di
tecnico abilitato), con conferma da parte del
cessionario;
9) Indicazione dei mezzi di pagamento (se previsti
corrispettivi), con tracciabilità e dichiarazioni
sull’eventuale presenza di mediatori;
10) Per gli immobili vincolati (D.lgs. 42/2004),
clausola sulla condizione sospensiva e obbligo di
denuncia di trasferimento;
11) Clausola di consapevolezza e assunzione di
responsabilità da parte delle parti circa l’idoneità
dell’accordo a produrre effetti reali, previa autonoma
verifica (diretta o mediante professionisti di fiducia);
12) Impegno espresso delle parti a provvedere alla
trascrizione nei registri immobiliari e alla voltura
catastale.
È inoltre previsto che le parti alleghino al verbale, in
originale o copia conforme, la documentazione tecnica
sopra indicata: planimetrie, CDU, APE, eventuali
certificazioni comunali o convenzioni di edilizia
agevolata.
Il protocollo evidenzia, altresì, che il giudice – pur
omologando l’accordo e rendendolo efficace – non
esercita alcuna funzione di controllo sostanziale sulla
validità civilistica del trasferimento, limitandosi a
verificare la compatibilità dell’accordo con gli
interessi familiari indisponibili, ossia la tutela dei
figli minori e del coniuge economicamente debole.
L’eventuale invalidità urbanistica, la carenza di titoli
o la non conformità catastale restano in carico alle
parti, che ne rispondono anche nei confronti dei terzi.
In questo quadro, il notaio può intervenire in via
facoltativa, su richiesta delle parti o dei rispettivi
avvocati, per trasformare l’accordo in atto pubblico,
verificarne la legittimità e redigere il titolo
trascrivibile secondo le forme previste dalla legge
notarile. Tale opzione è raccomandata nei casi più
complessi, o in presenza di beni soggetti a vincoli,
servitù, condizioni sospensive, autorizzazioni
amministrative, o precedenti trascrizioni da chiarire.
Inoltre, il notaio può custodire le somme, effettuare le
volture e garantire la completa eseguibilità
dell’accordo in sede pubblica.
In conclusione, l’accordo tra coniugi, così come redatto
alla luce del Protocollo del Tribunale di Ravenna,
costituisce titolo idoneo alla trascrizione nei registri
immobiliari a condizione che sia formulato in modo
chiaro, completo, conforme alla normativa urbanistica e
fiscale, e adeguatamente documentato. Il presidio
notarile, pur non obbligatorio, resta garanzia di
sicurezza, legalità e piena efficacia dell’operazione.
Per approfondire
Scarica il Protocollo ufficiale del Foro di Ravenna (PDF aggiornato 2022)