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Domande (FAQ)
Frequently Answered Questions (FAQ)
Si invita l’utenza ad indicare sempre sia nelle
comunicazioni telefoniche che in quelle via e-mail il
numero della procedura (N° / anno) per la quale si
richiedono le informazioni.
In caso di procedura con più Lotti va indicato anche il
Lotto di riferimento
F.A.Q.
Domanda (D) e Risposta (R)
D. Cos'è un'esecuzione immobiliare?
R. Il processo esecutivo è rivolto alla
soddisfazione dell'interesse del creditore, che deve
ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le
garanzie dell'ordinamento giuridico, nei limiti di
quanto la legge o il giudice stabilisce. Il primo atto
dell'espropriazione forzata è il pignoramento, ossia un
atto mediante il quale il creditore, anche per tramite
dell'ufficiale giudiziario, imprime un vincolo di
indisponibilità sui beni del debitore. Dopodiché si
procede alla vendita forzata o all'assegnazione dei beni
pignorati ed, infine, alla distribuzione della somma
ricavata in favore del creditore procedente e dei
creditori intervenuti.
D. Come faccio a sapere che un immobile è all'asta?
R. In loco presso gli immobili è presente un
cartello con scritto il numero di procedura; tramite una
ricerca sul P.V.P. (Portale Vendite Pubbliche) è
possibile verificare la presenza di immobili in asta in
tutto il territorio nazionale e un volta individuato il
numero della procedura di riferimento è possibile
visionare la perizia di stima e copia dell’avviso di
vendita.
D. Quando mi aggiudico l'immobile cosa devo fare?
R. L'adempimento successivo è il pagamento
dell'importo (saldo prezzo) dovuto per l'aggiudicazione.
Il saldo è pari all'importo dell'aggiudicazione meno
l'importo dell'assegno (cauzione) versato per la
partecipazione all'asta.
Il termine per il saldo è improrogabilmente di 120
giorni dalla data dell'asta. Se l’ultimo giorno cade in
un giorno festivo la scadenza è automaticamente
prorogata al giorno feriale successivo. Il saldo può
essere effettuato tramite bonifico bancario sul C/C
indicato nel modulo che viene consegnato in sede d’asta
o tramite assegno circolare non trasferibile.
D. Cosa succede se un immobile è occupato dal
debitore?
R. La procedura di liberazione si differenzia a
seconda della tipologia d'immobile e della relativa
occupazione:
• nel caso in cui si tratti di abitazione principale del
debitore, la procedura di liberazione potrà essere messa
in esecuzione solamente in seguito alla firma del
decreto di trasferimento, a cura e spese della procedura.
Per procedere con la richiesta dell'ordine di
liberazione, l'aggiudicatario dovrà incaricare il Notaio
Delegato attraverso apposita istanza che, se non già
firmata in sede di vendita, dovrà essere rigorosamente
consegnata all'APEP (firmata in originale)
contestualmente al saldo prezzo. Se tale istanza non
dovesse essere consegnata entro il termine indicato, il
Notaio Delegato sarà dispensato dal richiedere l'ordine
di liberazione e quindi l'immobile dovrà eventualmente
essere liberato a cura e spese dell'aggiudicatario.
• per tutte le altre tipologie di immobili (immobili
strumentali, abitazioni ove non risiede il debitore,
immobili disabitati/occupati da terzi senza titolo, ecc...)
l'attività di liberazione verrà eseguita immediatamente,
previa conferma dell'aggiudicazione tramite il
versamento del saldo prezzo. Anche in questo caso, la
liberazione sarà a cura e spese della procedura. Qualora
l'aggiudicatario non intenda richiedere la liberazione
dell'immobile è tenuto a precisare le sue volontà
firmando apposita dispensa all'APEP a procedere alle
relative formalità.
I tempi per la liberazione variano a seconda della
disponibilità dell'occupante a lasciare le proprietà
pignorate.
D. Quando l'immobile sarà di proprietà
dell'aggiudicatario?
R. Se si tratta di una procedura esecutiva il
trasferimento della proprietà avviene quando il decreto
di trasferimento viene firmato dal Giudice. Prima che
ciò avvenga bisogna che l’aggiudicatario provveda:
• al pagamento del saldo del prezzo nei termini previsti;
• al versamento del saldo delle imposte previste per il
trasferimento e alla quota parte degli onorari del
delegato.
Se si tratta di altro tipo di procedura con rogito
notarile come meglio specificato nell’avviso di vendita.
D. Posso richiedere le normali agevolazioni fiscali
previste per gli acquisti immobiliari (es. prima casa,
ppc, credito d'imposta, prezzo valore)?
R. Per gli atti di trasferimento (decreti di
trasferimento o rogiti notarili) vale la tassazione
prevista per la compravendita e possono essere pertanto
applicate su richiesta dell’aggiudicatario le stesse
agevolazioni fiscali qualora lo stesso sia in possesso
dei requisiti richiesti (per es. prima casa, PPC –
piccola proprietà contadina, ecc.). Sono altresì
applicabili sempre su richiesta il “credito d’imposta” e
il “prezzo valore”.
D. Cosa devo fare nel caso sussistano delle
irregolarità di tipo urbanistico-catastale al momento
dell'aggiudicazione?
R. L’immobile viene venduto nello stato di fatto
di diritto in cui si trova.
Fa fede la perizia di stima allegata agli atti. Si
consiglia in ogni caso di prenotare una visita agli
immobili prima dell’asta per accertarne le attuali
condizioni.
Le eventuali irregolarità presenti di carattere
urbanistico-amministrativo, come meglio descritte nella
perizia di stima, possono essere sanate nei 120 gg dalla
firma del decreto di trasferimento presentando idonea
domanda.