Separazioni e divorzi - Associazione Professionale Notai Ravenna per le Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

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Separazioni e divorzi


L’accordo familiare come fonte di effetti reali: valore giuridico, presidi documentali e trascrivibilità secondo la prassi del Foro di Ravenna.

Nel contesto delle separazioni personali e dei divorzi – siano essi consensuali, congiunti o frutto di accordo maturato in sede contenziosa – è sempre più frequente che i coniugi intendano giungere, contestualmente alla definizione del vincolo personale, a una regolamentazione completa e immediata dei rapporti patrimoniali, mediante l’inserimento di clausole che comportano trasferimenti immobiliari o costituzioni di diritti reali.

A tal proposito, il Tribunale di Ravenna, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Consiglio Notarile, ha sottoscritto un Protocollo operativo, finalizzato a fornire una cornice unitaria e tecnicamente coerente per l’impostazione degli accordi che, pur nell’ambito del processo familiare, producono effetti traslativi idonei alla trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2657 c.c.

Il Protocollo muove da un presupposto consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’accordo dei coniugi, qualora sia recepito in un verbale di udienza e successivamente omologato dal giudice o recepito nella sentenza passata in giudicato, assume valore di atto pubblico, con piena idoneità a costituire titolo trascrivibile per i trasferimenti immobiliari (Cass. 4306/1997; Cass. 12110/1992). Si tratta, a tutti gli effetti, di un negozio di diritto familiare disciplinato dagli artt. 150 e 158 c.c., formato secondo le regole processuali previste dagli artt. 126 e 711 c.p.c., e volto a regolare – in modo pienamente efficace – l’assetto patrimoniale conseguente alla crisi del rapporto coniugale.

Ciò premesso, e considerata la crescente complessità dei beni coinvolti, il Tribunale ravennate ha ritenuto opportuno – pur ribadendo che il giudice non assume le funzioni del notaio, né è tenuto alla verifica urbanistica, catastale o ipotecaria – fornire alle parti e ai loro difensori una checklist dettagliata dei contenuti indispensabili affinché l’accordo produca effetti reali validi e trascrivibili, evitando contenziosi con la Conservatoria, rigetti da parte del Conservatore o invalidità sostanziali.

Secondo il Protocollo, in tutti i casi in cui i coniugi intendano rinunciare al rogito notarile e far valere direttamente l’accordo inserito nel verbale d’udienza come titolo traslativo, il testo dovrà contenere, a pena di inidoneità alla trascrizione:

  1. I dati anagrafici completi (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) di entrambe le parti;
  2.  
  3. La descrizione del diritto trasferito o costituito, la quota, e l’identificazione catastale dell’immobile: natura, categoria, foglio, mappale, subalterno, rendita e almeno tre confini fisici;
  4.  
  5. La presenza di gravami (ipoteche, vincoli, pignoramenti), con indicazione del loro contenuto o del fatto che il bene ne sia libero;
  6.  
  7. La rinuncia all’ipoteca legale, salvo accordi diversi;
  8.  
  9. In caso di terreno, allegazione del Certificato di Destinazione Urbanistica (salvo esenzione per pertinenze inferiori a 5.000 mq);
  10.  
  11. In caso di fabbricato, dichiarazione sull’esistenza e regolarità dei titoli edilizi, degli eventuali provvedimenti di agibilità o silenzio-assenso, con possibilità di autocertificazione ante 1.9.1967;
  12.  
  13. Allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità, salvo esenzioni di legge;
  14.  
  15. Dichiarazione di conformità catastale ex art. 19, comma 14, D.L. 78/2010 (o attestazione sostitutiva di tecnico abilitato), con conferma da parte del cessionario;
  16.  
  17. Indicazione dei mezzi di pagamento (se previsti corrispettivi), con tracciabilità e dichiarazioni sull’eventuale presenza di mediatori;
  18.  
  19. Per gli immobili vincolati (D.lgs. 42/2004), clausola sulla condizione sospensiva e obbligo di denuncia di trasferimento;
  20.  
  21. Clausola di consapevolezza e assunzione di responsabilità da parte delle parti circa l’idoneità dell’accordo a produrre effetti reali, previa autonoma verifica (diretta o mediante professionisti di fiducia);
  22.  
  23. Impegno espresso delle parti a provvedere alla trascrizione nei registri immobiliari e alla voltura catastale.
 
È inoltre previsto che le parti alleghino al verbale, in originale o copia conforme, la documentazione tecnica sopra indicata: planimetrie, CDU, APE, eventuali certificazioni comunali o convenzioni di edilizia agevolata.

Il protocollo evidenzia, altresì, che il giudice – pur omologando l’accordo e rendendolo efficace – non esercita alcuna funzione di controllo sostanziale sulla validità civilistica del trasferimento, limitandosi a verificare la compatibilità dell’accordo con gli interessi familiari indisponibili, ossia la tutela dei figli minori e del coniuge economicamente debole. L’eventuale invalidità urbanistica, la carenza di titoli o la non conformità catastale restano in carico alle parti, che ne rispondono anche nei confronti dei terzi.

In questo quadro, il notaio può intervenire in via facoltativa, su richiesta delle parti o dei rispettivi avvocati, per trasformare l’accordo in atto pubblico, verificarne la legittimità e redigere il titolo trascrivibile secondo le forme previste dalla legge notarile. Tale opzione è raccomandata nei casi più complessi, o in presenza di beni soggetti a vincoli, servitù, condizioni sospensive, autorizzazioni amministrative, o precedenti trascrizioni da chiarire. Inoltre, il notaio può custodire le somme, effettuare le volture e garantire la completa eseguibilità dell’accordo in sede pubblica.

In conclusione, l’accordo tra coniugi, così come redatto alla luce del Protocollo del Tribunale di Ravenna, costituisce titolo idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari a condizione che sia formulato in modo chiaro, completo, conforme alla normativa urbanistica e fiscale, e adeguatamente documentato. Il presidio notarile, pur non obbligatorio, resta garanzia di sicurezza, legalità e piena efficacia dell’operazione.

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